Verrebbe da dire che il gioco si fa sempre più duro per blogger e gestori, ma la cosa non mi trova in totale disaccordo.
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha confermato la condanna in appello nei confronti del legale rappresentante della società che gestisce un diffuso blog-community dedicato al mondo del calcio per un commento offensivo pubblicato da un utente nel 2009.
Il web è una giungla dove anche il primo dei cretini si sente autorizzato a scrivere commenti e lanciare accuse che mai di persona farebbe, in questo i social network insegnano di certo non in senso positivo.
Aprire lo spazio ai commenti nei siti e blog genera un maggior numero di visite, aumentano gli utente e di conseguenza il valore del dominio e la possibilità di monetizzazione.
Gestire un blog è oneroso, sia in termini di tempo, risorse che esborsi economici se si vogliono fare le cose seriamente.
Insomma è una cosa seria e serio deve essere anche l’impegno nei confronti degli utenti garantendo la veridicità dei contenuti ed eliminando quelli offensivi e/o che vanno a minare la tutela della privacy delle persone citate.
Riporto quando pubblicato nel sito giurispurendenzapenale.com in merito a questa sentenza.
Cassazione Penale, Sez. V, 27 dicembre 2016 (ud. 14 luglio 2016), n. 54946
Presidente Lapalorcia, Relatore Zaza
Si pubblicano le motivazioni con cui la Suprema Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’Appello di Brescia, la quale aveva affermato la responsabilità penale in capo al Legale Rappresentante di una S.r.l. gestore di un sito internet specializzato in ambito calcistico, nella cui community un utente aveva pubblicato un articolo corredato da alcune espressioni diffamatorie (a cui, per giunta, era stato allegato anche un file contenente il certificato penale riguardante la persona offesa) nei confronti del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti della Federazione Italiana Gioco Calcio.
Vengono così respinte le argomentazioni sollevati dalla difesa dell’imputato, la quale si era premurata di rilevare che l’utente aveva inserito del tutto autonomamente l’articolo nella community “senza alcun intervento del gestore del sito“, il quale, tutt’al più, aveva solamente ricevuto un messaggio di posta elettronica dall’utente, all’interno del quale era allegato proprio il filecontenente il certificato sopra richiamato.
In conformità con le statuizioni della Corte d’Appello, la Cassazione non mette in discussione che “l’articolo incriminato era stato autonomamente caricato sul sito da D.F” (p. 3) ma, al contempo, valorizza la ricezione della mail sopra richiamata quale elemento dirimente per affermare la sussistenza della responsabilità penale in capo al gestore del sito: “il giudizio di responsabilità veniva pertanto formulato per l’aspetto […] dell’aver l’imputato mantenuto consapevolmente l’articolo sul sito, consentendo che lo stesso esercitasse l’efficacia diffamatoria che neppure il ricorrente contesta, dalla data appena indicata, allorché ne apprendeva l’esistenza, fino al successivo 14 agosto, allorché veniva eseguito il sequestro preventivo del sito” (p. 3).
In altri termini, la sussistenza della responsabilità penale in capo al gestore non poggia tanto sulla posizione apicale (lo statusdi gestore del sito internet) in quanto tale; non siamo di fronte quindi a un’ipotesi (costituzionalmente illegittima) di responsabilità c.d. da posizione. Piuttosto, il gestore del sito viene dichiarato responsabile per aver mantenuto sul sito i contenuti offensivi, omettendo di rimuovere l’articolo, una volta venuto a conoscenza del carattere denigratorio pubblicato.
Ciò posto, in conclusione, la Cassazione finisce (pur implicitamente) per “suggellare” la sussistenza di un obbligo di rimozione, in capo ai gestori dei siti internet, di ogni contenuto potenzialmente offensivo pubblicato dagli utenti di cui il gestore sia venuto a conoscenza (anche in via potenziale), aderendo a un’interpretazione potenzialmente in conflitto con alcuni recenti arresti della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. (…)
M. Miglio, I gestori di un sito internet rispondono penalmente per i commenti offensivi pubblicati dagli utenti, in Giurisprudenza Penale Web, 2017, 1