Dal 2 giugno 2015 è obbligatorio segnalare l’utilizzo di cookie, dopo un iniziale affanno per capire e regolarizzare i siti web capita, ora, talvolta, di aprire un sito e non trovare segnalazione alcuna in merito.
Un potenziale cliente mi ha espressamente chiesto di non far apparire nel suo sito la “disturbante” barra di avviso e tanto meno la pagina informativa obbligatoria.
Tra le altre considerazioni ha aggiunto:
“voi che fate siti web ve le inventate tutte per aggiungere pagine di qua e di là e farvi pagare di più”.
(no comment)
Il potenziale cliente ha scelto un altro studio per il suo sito, uno studio disponibile a ignorare la normativa di base.
Detto questo di seguito ricordo le possibili sanzioni e a quanto ammontano:
- omessa informativa o informativa inidonea (è inidonea quella informativa che non presenti gli elementi di cui all’art. 13 del Codice e/o quelli indicati nel provvedimento del Garante sui cookie); la sanzione amministrativa consiste nel pagamento di una somma da 6.000,- a 36.000,- euro (art. 161 d.lgs. 196/2003);
- installazione di cookie sui terminali degli utenti senza il loro preventivo consenso; la sanzione amministrativa consiste nel pagamento di una somma da 10.000,- a 120.000,- euro (art. 162, comma 2-bis, d.lgs. 196/2003);
- omessa o incompleta notificazione al Garante (qualora essa sia dovuta per la presenza di cookie di profilazione persistenti, come più ampiamente spiegato nel relativo paragrafo); la sanzione amministrativa consiste nel pagamento di una somma da 20.000, a 120.000,- euro (artt. 37, comma 1, lett. d), e 163 d.lgs. 196/2003).
Cookie e privacy: istruzioni per l’uso
(video del Garante)
Questa infografica fornisce indicazioni di base che potete approfondire clickando sulla stessa per accedere alla pagina specifica del sito del Garante.
Chiarimenti dettagliati li trovate qui >>>